per frazioni non metanizzate si devono intendere l’insieme delle aree del territorio comunale:
o esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
o esterne alla fascia di mt. 50 prospicienti la rete distributiva del gas naturale e esterne al raggio di mt. 50 dall’ultimo punto di riconsegna attivo del gas naturale da misurarsi tra la conduttura stessa e il perimetro dell'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore
Delibera e cartografie relative
il cittadino interessato dovrà presentare regolare domanda al proprio fornitore di combustibili
è necessaria una dichiarazione sostitutiva basata sulla delibera e sulle cartografie allegate
possibilità di agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente
come da normativa vigente