A tutti i cittadini e imprese che vogliono avviare un'attività commerciale in sede fissa
Esercizio di Vicinato - Avvio Attività
Per esercizio di vicinato si intendono tutti gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore ai 150 mq per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ovvero con superficie non superiore ai 250 mq per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Sono previste tre forme di commercio in sede fissa (esercizi di vicinato): ALIMENTARE - NON ALIMENTARE - MISTO (alimentare e non alimentare)
Per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento o lo variazione di superficie, nonché per la cessazione di un esercizio di vicinato è necessario presentare al Comune competente per territorio una Comunicazione utilizzando gli appositi modelli regionali (MOD. COM), nella quale l'interessato dovrà dichiarare:
- di essere in possesso dei requisiti morali;
- di essere in possesso dei requisiti professionali nel caso di settore alimentare o misto;
- di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
- il settore o i settori merceologici (alimentare, non alimentare o misto), l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
I requisiti morali sono quelli previsti dall'art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all'attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.
I requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 5 della L.R. 38/2006, dall'art. 71 comma 6 del D.lgs 59/2010 (come modificato dal D.Lgs 147/2012 e successive circolari esplicative).
L’attività può essere avviata al momento della presentazione della SCIA.
Per superficie di vendita si deve intendere tutta l'area destinata a tale scopo compresa quella occupata da banchi, scaffali e simili. Non rientrano in tale superficie magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Riferimenti normativi
La normativa aggiornata è consultabile su:http://www.normattiva.it oppure http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it
- D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
- Legge Regionale 28/1999 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.
L'autorizzazione ad avviare un'attività commerciale in sede fissa
L’attività può essere avviata al momento della presentazione della SCIA.