Tintolavanderia
La Tintolavanderia è un'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Requisiti
Requisiti morali:
l'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare o da un responsabile tecnico (non in caso di lavanderia "a gettoni").
Per poter svolgere l’attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 67 della legge antimafia (L. 159 del 6.09.2011) e che non sussistano le cause ostative previste nell’art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773).
Requisiti professionali:
1. Per l’esercizio dell’attività professionale di tinto lavanderia le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, ai sensi dell’art.2 della Legge 22.2.2006 n.84 e s.m.i.:
- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
2. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.
3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
5. Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
I requisiti di idoneità professionale non sono richiesti nel caso di lavanderie automatiche ad acqua self-service (a gettoni).
Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.
Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l'attività devono rispettare la normativa vigente in materia urbani-stica, igienico-sanitaria ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
Autorizzazioni:
- Emissioni in atmosfera: gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e delle pulitinto lavanderie a ciclo chiuso devono ottenere dall’autorità competente l’autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera, come previsto dall’art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006.
- Scarichi di acque reflue: qualora le acque reflue originate abbiano caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006, e/o l’attività scarichi in area non servita dalla fognatura, sarà necessario munirsi di specifica autorizzazione.
Pareri: le lavanderie a secco rientrano nell’elenco delle industrie insalubri di seconda classe secondo il D.M. 5 settembre 1994 e quindi chiunque intenda attivarne l’attività dovrà comunicarlo preventivamente all’autorità competente, secondo quanto previsto dal R.D. n. 1265/1934.
Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, prevenzione incendi, inquinamento acustico (impatto acustico), tutela ambientale (atmosfera), tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc..
Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività).
Riferimenti normativi
La normativa aggiornata è consultabile su:
http://www.normattiva.it
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it
- L.n.84 del 22 febbraio 2006 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" (65.78 KB).
- Ministero Sviluppo Economico Risoluzione 31045 del 18/02/2011 (76.04 KB).
- D.G.R. 14 ottobre 2013 n. 27-6510
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